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La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. La pensione, comunque, non puo' essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 giugno - 4 luglio 1997, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1997, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della presente legge (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), nella parte in cui prevede, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennitadi fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 10 luglio 1997 al 15 dicembre 2005
