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[1]A chiunque, a partire dal 1° luglio 1940-XVIII e fino al 31 luglio 1942-XX, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo art. 10, sara' corrisposta, quando si verifichi la situazione di mercato di cui all'art. 8, una quota di integrazione di prezzo che verra' liquidata dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.
[2]La corresponsione della quota di integrazione e' subordinata alle seguenti condizioni:
- a)che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali ed acquistati secondo le norme dell'articolo 1;
- b)che sia stato pagato all'ammasso collettivo venditore, per i bozzoli, un prezzo corrispondente a quello base, fissato ai sensi della presente legge;
- c)che i prodotti serici risultino venduti entro il 31 luglio 1942-XX e spediti ad acquirenti esteri:
[3]entro il 30 settembre 1942-XX, per la seta tratta greggia semplice;
[4]entro il 30 novembre 1942-XXI, per la seta tratta greggia addoppiata e/o torta;
- d)che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, o le banche delegate da detto Istituto, abbiano riconosciuto e certifichino l'adempimento degli impegni valutari assunti dal venditore al momento della esportazione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 21 agosto 1942
