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[1]A chiunque, a partire dal 1° luglio 1940-XVIII e fino al 31 luglio 1942-XX, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo art. 10, sara' corrisposta, quando si verifichi la situazione di mercato di cui all'art. 8, una quota di integrazione di prezzo che verra' liquidata dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

[2]La corresponsione della quota di integrazione e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • a)che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali ed acquistati secondo le norme dell'articolo 1;
  • b)che sia stato pagato all'ammasso collettivo venditore, per i bozzoli, un prezzo corrispondente a quello base, fissato ai sensi della presente legge;
  • c)che i prodotti serici risultino venduti entro il 31 luglio 1942-XX e spediti ad acquirenti esteri:

[3]entro il 30 settembre 1942-XX, per la seta tratta greggia semplice;

[4]entro il 30 novembre 1942-XXI, per la seta tratta greggia addoppiata e/o torta; 1

  • d)che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, o le banche delegate da detto Istituto, abbiano riconosciuto e certifichino l'adempimento degli impegni valutari assunti dal venditore al momento della esportazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 marzo 1941, n. n. 1695

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La L. 27 marzo 1941, n. n. 1695 ha disposto (con l'art. unico, comma 1) che "La quota di integrazione di prezzo fissata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, per i prodotti serici venduti all'estero, da liquidarsi dall'Ente Nazionale Serico, sara' corrisposta anche nel caso in cui le vendite saranno effettuate oltre il termine del 31 luglio 1942-XX, previsto dall'art. 7 della legge suddetta. Conseguentemente, sono abrogati i termini stabiliti dalla lettera c) del citato art. 7 della suddetta legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517".

Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1942

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1940 al 21 agosto 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 marzo 1941, n. n. 1695

    La L. 27 marzo 1941, n. n. 1695 ha disposto (con l'art. unico, comma 1) che "La quota di integrazione di prezzo fissata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, per i prodotti serici venduti all'estero, da liquidarsi dall'Ente Nazionale Serico, sara' corrisposta anche nel caso in cui le vendite saranno effettuate oltre il termine del 31 luglio 1942-XX, previsto dall'art. 7 della legge suddetta. Conseguentemente, sono abrogati i termini stabiliti dalla lettera c) del citato art. 7 della suddetta legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art7 · fonte del testo