Art. 5 — Inosservanza dei termini
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Le regioni stabiliscono le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato. In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi. Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potra' essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potra' comunque avere una efficacia superiore a sei mesi. Le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 4 febbraio 1982
