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Le regioni stabiliscono le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato. In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi. Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potra' essere trattata sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potra' comunque avere una efficacia superiore a sei mesi. Le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale,con sentenza 14 gennaio - 1 febbraio 1982, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 03/02/1982, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1982 al 1 luglio 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 8/1982

    Ha colpito questo articolo
    1 febbraio 1982

    Riguardo alla giurisdizione amministrativa il principio del doppio grado di giurisdizione e` costituzionalizzato dall'art. 125, secondo comma, Cost., sia riguardo al giudizio di merito che riguardo al processo incidentale cautelare. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della L. 3 gennaio 1978 n. 1, "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", il quale esclude la appellabilita` al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali che si pronunciano sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato.). - cfr. S.n. 62/1981; S.n. 284/1974; S.n. 227/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art5 · fonte su Normattiva