Art. 2
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1997
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Accertamento con adesione del contribuente - Possibilità di determinazione dell'obbligazione tributaria e di definizione della controversia, in assenza di parametri normativi di riferimento e senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice o l'attività istruttoria, con rimessione alle valutazioni dell'accertatore della eventuale non punibilita' dei reati - Carenza di motivazione in ordine agli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilita', per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera "a", e 6, primo comma, censurati, per violazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedono parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono la definizione della controversia senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice, ne' espletata attivita' istruttoria e per violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, in quanto demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle imposte, con conseguente non punibilita' dei reati, senza limiti ed in via permanente. A.M.M.
Riguarda ancheart. 3 Accertamento con adesioneart. 7 Accertamento con adesioneart. 4 Accertamento con adesioneart. 8 Accertamento con adesioneart. 5 Accertamento con adesioneart. 1 Accertamento con adesionee altri 2
REATI TRIBUTARI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E DELL'IVA, DI CUI AL D. LGS. N. 218 DEL 1997 - ESCLUSIONE DI PUNIBILITA', LIMITATAMENTE AI FATTI OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO, PER I REATI PREVISTI DAL D.L. N. 429 DEL 1982, CONVERTITO IN L. N. 516 DEL 1982 - APPLICABILITA' AI PERIODI DI IMPOSTA FINO AL 1994, DEFINIBILI EX ART. 3, D.L. N. 564 DEL 1994 E EX ART. 2, COMMA 137, L. N. 662 DEL 1996 - MANCATA PREVISIONE CIRCA L'APPLICABILITA' DI TALE BENEFICIO ANCHE AGLI STESSI PERIODI DI IMPOSTA GIA' DEFINITI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CONFORMEMENTE AI PRECETTI COSTITUZIONALI NEL SENSO DELLA INCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI PERIODI D'IMPOSTA GIA' DEFINITI - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nella parte in cui non prevede che il disposto dell'art. 2, comma 3, di tale decreto si applichi anche ai periodi d'imposta gia' definiti sulla base dell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto - posto che il d.lgs. n. 218 del 1997, nel procedere ad una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, ha introdotto una nuova disciplina generale delle modalita' per la definizione delle pendenze tributarie, cui si riconnettono anche effetti premiali sul piano penale; che l'art. 2, comma 3, seconda parte, prevede, sia pure con talune eccezioni, che la definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'art. 20 l. n. 4 del 1929, la punibilita' per i reati previsti dal d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n. 516 del 1982, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; e che il comma 6 del medesimo articolo precisa, a sua volta, che rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi, anche i periodi d'imposta per i quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 (accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, c.d. "concordato di massa", ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A., nel quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994) - la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente ai precetti costituzionali, nel senso che l'effetto estintivo della punibilita' previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 comprende anche il caso in cui si sia gia' formulata adesione all'accertamento in base all'art. 3 d.l. n. 564 del 1994. - S. nn. 19/1995, 307/1996, 354/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 564/1994
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Mode…
ECLI:IT:COST:1998:452 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 277
… verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 276, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria…
Art. 195 — articolo 6 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142
(articolo 6 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per: a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente…
Art. 354
delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite (articolo 54 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio indica, in relazione a un Paese, il primo esercizio…
Art. 323
per il calcolo del reddito o perdita rilevante (articolo 23 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «onere fiscale netto» indica, per un dato esercizio, la somma algebrica dei seguenti…
Art. 19 — Indennita' di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato…
Art. 21
' di fine rapporto e di fine servizio (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 514, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 24, commi 1 e 2, decreto-legge…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art2 · fonte su Normattiva