Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Riscossione esattoriale - Notificazione di cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali - Temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Applicabilità delle modalità di notificazione mediante deposito nella casa comunale e conseguente perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto è affisso nell'albo del comune - Denunciata estensione del procedimento notificatorio nella casa comunale, riferito alle ipotesi di materiale impossibilità di notifica dell'atto nel luogo previsto in via generale dalla legge, anche all'ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Ordinanza di rimessione - Difetto di notificazione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale - Necessità di integrazione del contraddittorio secondo un criterio di economia processuale, in assenza di termine perentorio per il giudizio costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché provveda alla notificazione dell'ordinanza di rimessione al litisconsorte pretermesso.
In caso di mancata notifica dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti del giudizio principale, non va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione ma va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte del giudizio principale alla quale non è stata notificata. Infatti in base all'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale), l'ordinanza di rimessione va: a) «notificata alle parti in causa»: tale norma è diretta a salvaguardare l'integrità del contraddittorio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale). Pertanto, tale disposizione deve essere interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio. - V. citata ordinanza n. 81 del 1964.
sentenza 47/2012massima n. 36127 Riguarda ancheart. 26 Riscossione imposte sul reddito
Imposte e tasse - Notificazione della cartella di pagamento - Inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. a cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Inidoneità della disciplina impugnata ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune, non garantendo in tal modo al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria. - Sul limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni costituito dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, v. citate sentenze n. 360/2003 e n. 346/1998.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditiart. 26 Riscossione imposte sul reddito
Imposte e tasse - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - Notificazione dell'avviso di vendita - Inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. nei confronti di cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Asserita violazione dei principi di sovranità popolare, di uguaglianza, del diritto di difesa e del diritto di proprietà privata - Eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione. Il rimettente, infatti, non spiega perché la notificazione dell'avviso di vendita, eseguita in base alle norme censurate, non abbia raggiunto il suo scopo e abbia menomato il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio a quo , nonostante che, nella specie, il contribuente abbia proposto opposizione all'avviso di vendita, dimostrando di avere conoscenza di detto avviso.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditi
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME IMPUGNATE - INDIVIDUAZIONE - NORME DA RITENERSI IMPLICITAMENTE IMPUGNATE ANCORCHÉ NON MENZIONATE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - ESTENSIONE DEL SINDACATO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi primo e secondo, secondo percorso, e 60, comma primo, lettere c) ed e) , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., nella parte in cui regolano le modalità delle notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero, il sindacato di costituzionalità va esteso anche all'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: infatti, nonostante l'ordinanza di rimessione non lo indichi espressamente, dalla parte motiva si evince che il giudice a quo ha inteso censurare anche detta disposizione.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditiart. 26 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICAZIONE AI CONTRIBUENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) - DISCIPLINA INIDONEA AD ASSICURARE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - CONTRASTO CON I PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN TEMA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE TRA FISCO E CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOVRANITÀ POPOLARE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME OGGETTO DI CENSURA - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA ADDITIVA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e) , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e) , del d.P.R. n. 600 del 1973. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, infatti, avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'omessa denuncia si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura, mentre le modalità di notificazione suggerite dal rimettente nella richiesta di pronuncia additiva non rappresentano una scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalità legislativa ogni determinazione in proposito. > >- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura v., citate, ordinanze n. 96/2004 e n. 417/2001. > >- V., citate, sentenza n. 199/1996, ordinanza n. 185/2006.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditiart. 26 Riscossione imposte sul reddito
Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Variazioni di indirizzo del contribuente non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi - Termine di sessanta giorni per l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Riserva al legislatore della individuazione di un termine congruo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Il differimento di efficacia delle variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, pur legittimo in linea di principio – in quanto previsto dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, per agevolare l'attività dei relativi uffici ed assicurare una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori –, va, infatti, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa: pregiudizio certo quando stabilito, come nella specie, per un periodo di tempo non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto davanti alle commissioni tributarie. – Sull'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, ricordata la sentenza n. 346/1998.
Imposte sui redditi - Accertamento - Notificazione degli avvisi - Notificazione di atti a cittadini italiani all’estero - Inapplicabilità dell’art. 142 cod. proc. civ. - Prospettata irragionevolezza della disciplina e lesione del diritto di difesa - Erronea indicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per erronea indicazione della norma censurata, facente parte di un articolato disposto normativo, ma alla quale non è ascribile il vizio lamentato, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, senza che sia prevista alcuna forma di notizia della notificazione o dell’atto, dispone la inapplicabilità dell’art. 142 del cod. proc. civ. – per il cittadino italiano che ha trasferito all’estero la propria residenza – anche nel caso in cui la residenza di quest’ultimo sia conosciuta o facilmente conoscibile con l’ordinaria diligenza, per essere il medesimo iscritto alla Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). - Cfr. sentenza n. 361/1998 e ordinanza n. 56/1999. A.M.M.
IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE A STRANIERO CON RESIDENZA ALL'ESTERO NOTA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 142 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La normativa concernente il domicilio fiscale ha carattere generale ed e' pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'In.v.im.; l'obbligatoria indicazione di esso agevola l'amministrazione finanziaria ai fini della notificazione degli accertamenti, senza pero' ledere il diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) puo' precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi dell'art. 58, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, 49, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 60, comma primo, lett. e) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento In.v.im. a straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 cod.proc.civ., ne' prevedono quanto meno la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente medesimo). - S.n. 189/1974.
Riguarda ancheart. 49 d.P.R. 634/1972art. 19 d.P.R. 643/1972