1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore Generale sono eletti dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e potranno essere rieletti. La durata del loro mandato sara' di regola di cinque anni, ma potra' essere inferiore, in casi eccezionali, qualora il consiglio cosi' decida a maggioranza dei due terzi. EPsi adempiono alle loro funzioni conformemente ai termini di contratti approvati dal consiglio e firmati, a nome della organizzazione, dal Presidente del Consiglio. 2. Il Direttore generale e' responsabile davanti al Consiglio ed al comitato esecutivo. Egli amministra e gestisce i servizi dell'organizzazione in osservanza della presente costituzione, della politica generale e delle decisioni del consiglio e del comitato esecutivo, nonche' dei regolamenti da essi adottati, e formula proposte in vista dei provvedimenti che il consiglio deve adottare.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art18 · fonte su Normattiva