alla approvazione di due terzi dei membri del consiglio, l'organizzazione puo' rilevare da ogni altra Organizzazione o ente internazionale le cui finalita' appartengano alla competenza della organizzazione, le attivita', risorse ed obblighi che potrebbero essere stabiliti da un accordo internazionale o da un'intesa concordata tra le autorita' competenti delle rispettive organizzazioni.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
