[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese.
[3]ALLEGATO A
[4]SECONDO EMENDAMENTO ALL'ACCORDO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN BASE ALLA RISOLUZIONE N. 29-10 DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
[5]Il testo dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale e' modificato come segue:
[6]I Governi per conto dei quali il presente Accordo e' firmato convengono quanto segue:
[7]ARTICOLO INTRODUTTIVO
[8]1. Il Fondo Monetario Internazionale e' costituito e funzionera' in conformita' alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente. 2. Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso disporra' di un Dipartimento generale e di un Dipartimento diritti speciali di prelievo. La qualita' di membro del Fondo attribuira' il diritto di partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo. 3. Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente Accordo verranno effettuate attraverso il Dipartimento generale composto, conformemente alle norme del presente Accordo, dal Conto risorse generali, dal Conto esborsi speciali e dal Conto investimenti; le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo verranno tuttavia effettuate attraverso il Dipartimento diritti speciali di prelievo.
[9]Articolo I SCOPI
[10]Gli scopi del Fondo Monetario Internazionale sono:
- 1)promuovere la cooperazione monetaria internazionale mediante un istituto permanente che offra lo strumento tecnico per la consultazione e la collaborazione in materia di problemi monetari internazionali;
- 2)facilitare l'espansione e l'armonico sviluppo del commercio internazionale e contribuire cosi' a promuovere e mantenere alti livelli dell'occupazione e del reddito reale, e a sviluppare le risorse produttive di tutti i paesi membri, come obiettivi principali di politica economica;
- 3)promuovere la stabilita' dei cambi, intrattenere ordinati rapporti di cambio fra i paesi membri ed evitare svalutazioni competitive;
- 4)dare il proprio appoggio all'istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti per le transazioni correnti fra i paesi membri, e all'eliminazione di restrizioni valutarie che ostacolino lo sviluppo del commercio mondiale;
- 5)assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilita' temporanea delle risorse generali del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilita' di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperita' nazionale o internazionale;
- 6)in armonia con quanto sopra, abbreviare la durata e ridurre l'intensita' degli squilibri delle bilance internazionali dei pagamenti dei paesi membri. In tutte le sue politiche e decisioni il Fondo si ispirera' agli scopi enunciati in questo articolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
