[1]Articolo XI RELAZIONI CON PAESI NON MEMBRI

[2]Sezione 1. - Impegni circa le relazioni con paesi non membri

[3]Ciascun paese membro si impegna:

  • 1)a non intraprendere, ne' a consentire che qualsiasi dei suoi organi finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, intraprenda qualsiasi transazione con un paese non membro o con persone in territorio di paesi non membri, contraria a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo;
  • 2)a non cooperare con un paese non membro o con persone in territori di paesi non membri in azioni contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo; e
  • 3)a cooperare col Fondo allo scopo di applicare nei suoi territori misure adatte ad impedire transazioni con paesi non membri o con persone nei loro territori, contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo.

[4]Sezione 2. - Restrizioni sulle transazioni con paesi non membri

[5]Nulla nel presente Accordo precludera' il diritto di qualsiasi paese membro di imporre restrizioni su transazioni valutarie con paesi non membri o con persone nei loro territori, a meno che il Fondo trovi che tali restrizioni pregiudichino l'interesse dei paesi membri e siano contrarie agli scopi del Fondo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxi · fonte su Normattiva