[1]Articolo XXII OBBLIGHI GENERALI DEI PARTECIPANTI

[2]Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformita' al presente Accordo, e con l'obiettivo di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxii · fonte su Normattiva