[1]Articolo XXII OBBLIGHI GENERALI DEI PARTECIPANTI
[2]Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformita' al presente Accordo, e con l'obiettivo di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
