[1]Articolo XVI DIPARTIMENTO GENERALE E DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO Sezione 1. - Separazione delle operazioni e delle transazioni
[2]Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Dipartimento diritti speciali di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni sul conto del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtu' di questo, saranno effettuate attraverso il Dipartimento generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'articolo XVII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Dipartimento generale che il Dipartimento diritti speciali di prelievo.
[3]Sezione 2. - Separazione delle attivita' e dei beni
[4]Tutte le attivita' ed i beni che appartengono al Fondo, ad eccezione delle risorse amministrate ai sensi dell'articolo V, sezione 2, lettera b), saranno tenuti nel Dipartimento generale, con la riserva che le disponibilita' ed i beni acquisiti ai sensi dell'articolo XX, sezione 2, degli articoli XXIV e XXV e degli Allegati H ed I, saranno tenuti nel Dipartimento diritti speciali di prelievo. Le disponibilita' ed i beni tenuti in uno di questi due Dipartimenti non potranno essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi e agli impegni sottoscritti dal Fondo, ne' per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro Dipartimento. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Dipartimento diritti speciali di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Dipartimento generale, il quale verra' rimborsato periodicamente in diritti speciali di prelievo, tenuto conto della valutazione effettuata, ai sensi dell'articolo XX, sezione 4, in base ad una ragionevole stima delle stesse spese.
[5]Sezione 3. - Registrazioni ed informazioni
[6]Le variazioni nelle disponibilita' in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Dipartimento diritti speciali di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo. Il Fondo potra' richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
