Articolo XXV LIQUIDAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
- a)Si potra' procedere alla liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, ove il Comitato esecutivo riconosca la necessita' che si provveda alla liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, esso potra', in attesa di una decisione del Consiglio dei Governatori, sospendere temporaneamente le assegnazioni, le cancellazioni e ogni altra operazione e transazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Fondo implichera' automaticamente quella di liquidare anche il Dipartimento diritti speciali di prelievo.
- b)La decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Dipartimento diritti speciali di prelievo implichera' la cessazione di tutte le assegnazioni e le cancellazioni e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonche' la cessazione delle attivita' del Fondo relative al Dipartimento diritti speciali di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XX, dall'articolo XXI, lettera d), dall'articolo XXIV, dall'articolo XXIX, lettera c) e dall'Allegato H, cosi' come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'articolo XXIV, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato H.
- c)In caso di liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sara' obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovra' versare al Fondo un ammontare uguale all'assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturate per effetto della partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo.
- d)La liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo sara' effettuata secondo le modalita' previste all'Allegato I.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
