[1]Articolo XVII PARTECIPANTI ED ALTRI POSSESSORI DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[2]Sezione 1. - Partecipanti

[3]Ogni membro del Fondo acquisira' la qualifica di partecipante al Dipartimento diritti speciali di prelievo a partire dalla data in cui avra' depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformita' alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avra' la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Accordo, riguardanti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

[4]Sezione 2. - Il Fondo nella sua qualita' di possessore

[5]Il Fondo puo' detenere diritti speciali di prelievo nel Conto risorse generali del Dipartimento generale ed accettarli ed utilizzarli nelle operazioni e transazioni effettuate, attraverso il Conto risorse generali, con i partecipanti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, oppure con altri possessori, in conformita' ai termini e alle condizioni stabiliti nella sezione 3 del presente articolo.

[6]Sezione 3. - Altri possessori

[7]Il Fondo potra':

  • 1)attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di piu' di un paese membro e ad altri organismi ufficiali;
  • 2)stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati a detenere diritti speciali di prelievo e ad accettarli ed utilizzarli in operazioni e transazioni con i partecipanti e con altri possessori; e
  • 3)stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti ed il Fondo attraverso il Conto risorse generali potranno effettuare operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo con possessori. L'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma 1) richiedera' una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo saranno compatibili con le norme di questo Accordo, e con effettivo funzionamento del Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxvii · fonte su Normattiva