Art. ii
[1]Articolo II.
[2]Sezione 1
[3]Uno Stato Contraente, che ritenga che un'azione di un altro Stato Contraente ai sensi del presente Accordo causi ad esso delle ingiustizie o difficolta', potra' richiedere al Consiglio di esaminare la situazione. Il Consiglio allora indaghera' sulla questione e chiamera' gli Stati Contraenti interessati a consultazione. Ove tale consultazione non riuscisse a risolvere la difficolta', il Consiglio potra' svolgere le necessarie ricerche e presentare raccomandazioni agli Stati Contraenti interessati. Se, successivamente a cio', uno Stato Contraente interessato dovesse, a giudizio del Consiglio, immotivatamente mancare nell'adottare opportune azioni correttive, il Consiglio potra' raccomandare all'Assemblea della suddetta Organizzazione che tale Stato Contraente venga sospeso dal godimento dei suoi diritti e privilegi, ai sensi del presente Accordo. Fintantoche' non avra' adottato tali azioni. L'Assemblea, con voto a maggioranza dei due terzi, potra' in tal modo sospendere tale Stato Contraente per il periodo di tempo che riterra' opportuno o finche' il Consiglio non accertera' che detto Stato ha adottato tali azioni correttive.
[4]Sezione 2
[5]Ove un qualsivoglia disaccordo tra due o piu' Stati Contraenti relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo noi possa essere risolto attraverso un negoziato, saranno applicabili le disposizioni del Capitolo XVIII della succitata Convenzione, allo stesso modo di quanto ivi previsto in riferimento a qualsiasi disaccordo riguardante l'interpretazione o l'applicazione della suddetta Convenzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
