Art. 8 (Accordo)
Il pagamento delle forniture di merci previste al punto b) dall'art. 1, verra' effettuato da Parte sovietica da un conto speciale infruttifero di interessi in dollari USA da aprire presso la Banca d'Italia a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S. Il 15 settembre di ogni anno e per la durata di cinque anni, a partire dal 1949, il Governo italiano iscrivera' a credito del menzionato conto, a favore del Governo dell'U.R.S.S., l'ammontare in dollari USA pari ad un quinto della somma che costituisce la differenza tra 100 milioni di dollari USA e la somma nella quale saranno valutati i beni di cui al comma a) dell'art. 1 del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
