Art. 10 (Accordo)
Se il Governo dell'U.R.S.S. rinunciasse di collocare qualche ordinazione per la fornitura di merci, previste all'allegato A, esso potra' in qualsiasi tempo disporre il trasferimento delle somme esistenti dal conto indicato all'art. 8 in un qualsiasi altro fondo per i pagamenti relativi agli scambi commerciali. La Banca d'Italia eseguira' senza indugio i rispettivi ordini di trasferimento della Banca di Stato dell'U.R.S.S.
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
