Art. 11 — Indennità a particolari categorie di personale
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L'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa, con le modalita' ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 25 novembre 1973
