Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresi' presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle localita' nelle quali non esistano tali stabilimenti sanitari, anche presso le infermerie di corpo, purche', pero', non trattasi di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi. Le visite di accertamenti di idoneita' per il volo debbono essere eseguite presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. Le visite di cui al primo comma del presente articolo, possono, eventualmente, essere fatte anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o adotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art2 · fonte del testo