Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per ogni visita praticata viene redatta apposita, dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita affinche' sia trasmessa d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art4 · fonte del testo