Art. 1
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Le autorita' civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del regolamento sul "Servizio sanitario territoriale militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermita', di pubblici dipendenti.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010
