Art. 2
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Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresi' presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle localita' nelle quali non esistano tali stabilimenti sanitari, anche presso le infermerie di corpo, purche', pero', non trattasi di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi. Le visite di accertamenti di idoneita' per il volo debbono essere eseguite presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. Le visite di cui al primo comma del presente articolo, possono, eventualmente, essere fatte anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o adotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010
