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Le autorita' richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'aeronautica competente per territorio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art3 · fonte del testo