Art. 3
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Le autorita' richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'aeronautica competente per territorio.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010
