Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate
Art. 4
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Per ogni visita praticata viene redatta apposita, dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita affinche' sia trasmessa d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010
