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Per ogni visita praticata viene redatta apposita, dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita affinche' sia trasmessa d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art4 · fonte del testo