Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010. 48 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sara' corrisposto un compenso globale di lire 3.000. Quando si tratti di visita medico-collegiale il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine, e' determinato nella misura globale di lire 10.000 a visita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art5 · fonte del testo