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Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sara' corrisposto un compenso globale di lire 3.000. Quando si tratti di visita medico-collegiale il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine, e' determinato nella misura globale di lire 10.000 a visita.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art5 · fonte del testo