L'ammontare dei diritti fissi indicati nell'articolo precedente potra' essere variato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito con legge 22 aprile 1941, n. 633. L'eventuale maggiorazione dei suddetti diritti fissi, da determinarsi con le modalita' indicate nel primo comma, non potra' comunque essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica.

Testo vigente dal 14 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-27;535~art2 · fonte del testo