1. I Paesi partecipanti istituiranno nell'ambito dell'Agenzia un sistema permanente per la consultazione secondo il quale uno o piu' Paesi possono, nella maniera piu' adeguata, consultare le singole compagnie petrolifere, e chiedere loro informazioni, su tutti gli aspetti importanti dell'industria petrolifera, e nell'ambito del quale i Paesi partecipanti possono scambiarsi tra di loro, con spirito di collaborazione, i risultati di tali consultazioni. 2. Il Sistema per la consultazione sara' istituito sotto gli auspici del Gruppo permanente per il Mercato petrolifero. 3. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente a seconda dell'opportunita' il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero, dopo consultazione con le compagnie petrolifere, sottoporra' al Comitato direttivo un rapporto sulle procedure per tali consultazioni. Il Comitato direttivo esaminera' il Rapporto e presentera' proposte al Comitato dei Ministri che, entro 30 giorni dalla presentazione del Rapporto al Comitato direttivo, decidera' a maggioranza su tali procedure.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art37 · fonte su Normattiva