Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando il valore imponibile dell'eredita' o della quota di eredita', o dei diritti menzionati dal citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'art. 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'Amministrazione finanziaria puo' ammettere i detti figli indicati nell'art. 2 al trattamento tributario previsto nell'art. 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;23~art5 · fonte del testo