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Quando il valore imponibile dell'eredita' o della quota di eredita', o dei diritti menzionati dal citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'art. 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'Amministrazione finanziaria puo' ammettere i detti figli indicati nell'art. 2 al trattamento tributario previsto nell'art. 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
