Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'art. 3, la finanza riscuote l'imposta di successione nella misura stabilita fra estranei, salvo il rimborso della maggiore imposta che risultera' non dovuta a seguito della definizione del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'art. 3, sempre che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza o il decreto sia divenuto definitivo.
[2]Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredita', o della quota di eredita', o dei diritti menzionati nel citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, ecceda le lire 50.000 e' data facolta' al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento provvisorio dell'imposta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento della imposta nella misura stabilita fra estranei, ne' altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
