Art. 1
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[1]L'indennita' di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, e' stabilita, con decorrenza dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:
[2]Celibi Ammogliati
[3]Ispettori generali capi............ L. 240.000 360.000
[4]Questori........................... " 230.000 350.000
[5]Vice questori...................... " 220.000 340.000
[6]Commissari capi.................... " 210.000 325.000
[7]Commissari......................... " 195.000 310.000
[8]Commissari aggiunti................ " 160.000 285.000
[9]Vice commissari e vice commissari in prova.......................... " 125.000 250.000 Le misure dell'indennita' previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili ai lavoro ed a carico. L'indennita' suddetta e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non e', invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1957 al 14 giugno 1961
