Art. 1
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[1]L'indennita' di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, e' stabilita, con decorrenza dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:
[2]Celibi Ammogliati
[3]Ispettori generali capi............ L. 240.000 360.000
[4]Questori........................... " 230.000 350.000
[5]Vice questori...................... " 220.000 340.000
[6]Commissari capi.................... " 210.000 325.000
[7]Commissari......................... " 195.000 310.000
[8]Commissari aggiunti................ " 160.000 285.000
[10]Le misure dell'indennita' previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili ai lavoro ed a carico. L'indennita' suddetta e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non e', invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 maggio 1961, n. 415
1La L. 9 maggio 1961, n. 415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennita' di servizio speciale di favore dei funzionari di pubblica sicurezza e' stabilita, con decorrenza 1 luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue: Coniugati Celibi Ispettori generali capi............. 627.938 399.938 Questori..................... 617.640 389.640 Vice questori................... 54.492 374.492 Commissari capi................. 537.226 350.626 Commissari.................... 529.966 338.806 Commissari aggiunti............... 451.422 260.922 Vice commissari e Vice commissari in prova.... 373.714 189.814".
L. 2 marzo 1963, n. 253
2La L. 2 marzo 1963, n. 253 nel modificare l'art 1 della L. 9 maggio 1961, n. 415, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Indennita' di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' stabilita nelle seguenti misure lorde mensili: Celibi Coniugati Coeffi- ciente Qualifica Lire Lire 900 Ispettore generale capo di pub- blica sicurezza............... 87.300 106.300 670 Questore....................... 72.600 91.600 500 Vicequestore................... 61.200 78.700 600 Ispettrice capo................ 50.800 62.400 402 Commissario capo............... 53.300 68.900 402 Ispettrice di 1ª classe........ 43.600 53.900 402 Assistente superiore di polizia di 1ª classe.................. 33.800 39.000 325 Commissario.................... 47.700 63.600 325 Ispettrice di 2ª classe........ 38.300 48.900 325 Assistente superiore di polizia di 2ª classe.................. 28.900 34.200 271 Commissario aggiunto........... 38.000 53.800 271 Ispettrice di 3ª classe........ 30.700 41.300 271 Assistente di polizia di 1ª classe..................... 23.500 28.800 229 Vice commissario............... 29.500 41.900 229 Vice ispettrice................ 24.300 34.500 229 Assistente di polizia di 2ª classe..................... 18.900 24.100 202 Assistente di polizia di 3ª classe..................... 17.400 22.500".
Testo in vigore dal 6 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
