Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1961 al 6 aprile 1963. Leggi il testo vigente →
[1]L'indennita' di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, e' stabilita, con decorrenza dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure lorde annue:
[2]Celibi Ammogliati
[3]Ispettori generali capi............ L. 240.000 360.000
[4]Questori........................... " 230.000 350.000
[5]Vice questori...................... " 220.000 340.000
[6]Commissari capi.................... " 210.000 325.000
[7]Commissari......................... " 195.000 310.000
[8]Commissari aggiunti................ " 160.000 285.000
[9]Vice commissari e vice commissari in prova.......................... " 125.000 250.000 1
[10]Le misure dell'indennita' previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili ai lavoro ed a carico. L'indennita' suddetta e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non e', invece, computabile agli effetti stessi per i vice commissari in prova.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 maggio 1961, n. 415
1La L. 9 maggio 1961, n. 415 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennita' di servizio speciale di favore dei funzionari di pubblica sicurezza e' stabilita, con decorrenza 1 luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue: Coniugati Celibi Ispettori generali capi............. 627.938 399.938 Questori..................... 617.640 389.640 Vice questori................... 54.492 374.492 Commissari capi................. 537.226 350.626 Commissari.................... 529.966 338.806 Commissari aggiunti............... 451.422 260.922 Vice commissari e Vice commissari in prova.... 373.714 189.814".
Testo in vigore dal 14 giugno 1961 al 6 aprile 1963
