Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

  • 1)un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;
  • 2)un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;
  • 3)un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);
  • 4)un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art13 · fonte del testo