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Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto. L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 12 novembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art2 · fonte su Normattiva