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[1]La Confederazione fascista dei commercianti trasmettera' ai Comuni competenti, con elenco nominativo, le polizze e le dichiarazioni provvisorie rilasciate per ciascun depositante, quale prova del versamento del supplemento della cauzione.

[2]I Comuni, eseguiti i necessari controlli, ed effettuate le prescritte annotazioni di competenza, provvederanno alla consegna agli interessati delle polizze o dichiarazioni provvisorie di cui sopra.

[3]I Comuni, nel caso che riscontrassero insufficiente la cauzione prestata, ne ordineranno la integrazione. Nel caso invece che la cauzione prestata risultasse maggiore di quella dovuta ordineranno lo svincolo della eccedenza.

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art9 · fonte del testo