Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, e' fissato nella misura seguente:
tolto: a) nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti lire 20.000;
tolto: b) nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;.
tolto: c) nei Comuni con piu' di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5000;
tolto: d) nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2500;
tolto: e) nei Comuni con piu' di 5000 abitanti e fino a 10.000, lire 2000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1107~art3 · fonte del testo