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Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, e' fissato nella misura seguente:

  • a)nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti lire 20.000;
  • b)nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;.
  • c)nei Comuni con piu' di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5000;
  • d)nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2500;
  • e)nei Comuni con piu' di 5000 abitanti e fino a 10.000, lire 2000.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1107~art3 · fonte del testo