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L'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' sostituito dal seguente: "E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

  • a)sentenze delle autorita' giurisdizionali di cui al presente articolo anche se emesse in camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione:
  • b)i decreti penali di condanna non opposti;
  • c)ordinanza di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile;
  • d)decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;
  • e)ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso codice;
  • f)decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • g)decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • h)provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
  • i)lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile;
  • l)verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 800 per le sentenze dei conciliatori; lire 2000 per i decreti penali; lire 4000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori; lire 7000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise; lire 8000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici; lire 10.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del tribunale superiore delle acque pubbliche, del tribunale supremo militare; lire 6000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera i) che non oltrepassino il valore di 10 milioni; lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni; lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni; lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni; lire 2000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore; lire 4000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi; lire 5000 per quelli redatti innanzi alle Corti di appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e' unico ed e' dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito. Il contributo per le sentenze dei conciliatori e' corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento". Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensi' totalmente dalle parti soccombenti.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art12 · fonte su Normattiva