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Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981. I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. I commissari ed i Comitati, di cui al comma prece lente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive

Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 29 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art29 · fonte su Normattiva