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A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di L. 50.000. Alle altre categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' attribuito con la stessa decorrenza un supplemento giornaliero dell'indennita' di servizio penitenziario, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, nella misura di L. 1.200 per ogni giornata di servizio effettivamente prestato in riferimento alle funzioni degli istituti di prevenzione e di pena.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 19 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284~art9 · fonte su Normattiva