1. Il presente Protocollo rimarra' aperto:

  • a)fino al 18 giugno 1976, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo che non avra' depositato il proprio strumento alla data indicata, e
  • b)dopo il 18 giugno 1976, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterra' appropriate, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2. L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri enumerati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione nelle condizioni prescritte dal Consiglio dal presente Protocollo, in conformita' della lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, sara' ritenuto enumerato nell'allegato appropriato.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;312~protocollo-art7 · fonte su Normattiva