[1]Articolo VII.

[2]1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione di cui all'articolo II da parte di una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da parte di tale Parte. Questa acquista efficacia alla data in cui la denuncia della Convenzione acquista essa stessa efficacia in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo XII della detta Convenzione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~protocollo-artvii · fonte su Normattiva