[1]ARTICOLO VIII.

[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito di cinque strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' il presente Protocollo o vi aderira' dopo il quinto deposito, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;244~artviii · fonte su Normattiva