[1]ARTICOLO VIII.
[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito di cinque strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' il presente Protocollo o vi aderira' dopo il quinto deposito, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 21 giugno 1984
