dei Firmatari 1. I Rappresentanti dei Firmatari e i Rappresentanti del Firmatario della Parte ospitante la Sede beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali connesse alle attivita' dell'INMARSAT e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione relativamente ad atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; non e' tuttavia prevista immunita' in caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Rappresentante, o nel caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprieta' o da questi condotti;
  • b)inviolabilita' per tutti i loro documenti ufficiali;
  • c)esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. 2. Le disposizioni del pragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e il Rappresentante del Firmatario da esso designato. Inoltre, le disposizioni del comma c) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art10 · fonte su Normattiva