1. Gli Esperti beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all'attivita' dell'INMARSAT e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' da provvedimenti giudiziari, anche dopo il completamento della loro missione, per quanto riguarda gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tuttavia, non e' prevista immunita' in caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Esperto, o nel caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprieta' o da questi condotti.
  • b)inviolabilita' per tutti i loro documenti ufficiali;
  • c)il medesimo trattamento in materia di controllo valutazione e dei cambi accordato ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;
  • d)l'esenzione, assieme ai membri della loro famiglia facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
  • e)le stesse facilitazioni, per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli Esperti di altre Organizzazioni intergovernative. 2. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunita' di cui ai comma c), d) ed e) del paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art11 · fonte su Normattiva