e pubblicazioni ufficiali 1. Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'INAMARSAT godra' nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorita', tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione purche' cio' sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale di cui quella Parte al Protocollo sia Parte. 2. Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali la INMARSAT potra' impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell'INMARSAT o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura. 3. L'INMARSAT potra' installare ed utilizzare una radio-trasmittente, solo previo consenso della Parte del Protocollo interessata.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art6 · fonte su Normattiva