Art. xiv
[1]ARTICOLO XIV.
[2]Il presente Trattato, fatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmettera' copie conformi ai Governi degli Stati firmatari ed aderenti.
[3]In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma al presente Trattato.
[4]Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove. (Seguono le firme)
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
