[1]ARTICOLO XIV.

[2]Il presente Trattato, fatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmettera' copie conformi ai Governi degli Stati firmatari ed aderenti.

[3]In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma al presente Trattato.

[4]Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artxiv · fonte su Normattiva